ISIDEACADEMY
Istituto Studi Italiano Discipine bio-Energetiche e bio-Naturali
-I.S.I.D.E.-
Attestati validi su tutto il territorio nazionale Nazionale
Attestato di Operatore del Benessere a varie specializzazioni
Per ogni percorso di studio svolto riceverai un nostro Attestato di Specializzazione Valido su Tutto il Territorio Nazionale, come specificato della legge 4 2013 competa, approvata in data 14 gennaio 2013 da Camera e Senato e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 26 gennaio 2013.
Potrai pertanto Esercitare Legalmente la Professione di Operatore del Benessere, sia in forma autonoma che associata ad altre figure professionali.
Percorsi di formazione e specializzazione attivi:
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Operatore del Benessere specializzato in Reiki e trattamenti bio-Energetici Vedi info e programma.
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Operatore del Benessere specializzato in Tecniche Manuali Olistiche Vedi info e programma
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Operatore del Benessere specializzato in Fioriterapia e trattamenti vibrazionali Olistici. In via di definizione
Legge n°04 del 2013,
legge n°04/2013 completa in pdf,
legge n°04/2013 completa dal sito www.gazzettaufficiale.it
A differenza di altri Paesi dell’ Europa, in Italia fino a qualche tempo fa, non era chiara e completa la legislazione inerente al lavoro dell’Operatore del Benessere, c’era una certa confusione in merito anche da parte degli organismi di controllo che esprimevano parerei talvolta contrastanti a chi voleva intraprendere questa professione.
Nel giorno 14 Gennaio 2013 venne approvata dal parlamento italiano la Legge n°04 /2013 che tratta la questione riguardante le Professioni Non Regolamentate quelle cioè che per essere professate non hanno bisogno di una iscrizione ad un albo professionale. Tale legge, n° 4/2013, il 26 gennaio venne pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n°22 ed entrò definitivamente in vigore in data 10 febbraio 2013.
Dato che la figura dell’Operatore del Benessere nelle sue varie specializzazioni rientra tra le Professioni Non Regolamentate, la Legge n°04/2013 stabilisce che anche l’ Operatore del Benessere può esercitare la libera professione senza necessità di alcuna abilitazione da parte di enti statali.
Grazie agli Attestati rilasciati da Isideacademy -Istituto Italiano Discipline bio-Energetice e bio Naturali- come specificato dalla Legge n° 04/2013, risulta possibile svolgere la professione di Operatore del Benessere in modo libero e sicuro.
È importante sapere che l’operatore del Benessere specializzato in Tecniche Manuali Olistiche non è abilitato ad esercitare massaggi di tipo estetico ne tantomeno massaggi di tipo terapeutico in quanto sono appannaggio solamente di estetiste e Fisioterapisti, MCB, o Medici.
L’Operatore del Benessere, nelle sue varie specializzazioni, concentrerà il suo lavoro e andrà ad operare su quelle persone che decideranno di affidarsi alla sua figura professionale per risolvere molteplici problemi legati a: stati generali di malessere dovuti principalmente a forte stress e tensione, stati di affaticamento, problemi derivanti da cambi stagionali, sarà libero di intervenire anche su tutte quelle persone che richiedono i suoi trattamenti per il mantenimento di un buono stato di benessere.
I confini operativi e tecnici tra i vari tipi di massaggio e le tecniche manuali di vario genere, nonostante siano ben definiti e normai, risultano labili e spesso sovrapposti, sta quindi alla professionalità dell’Operatore del Benessere comprendere fino a dove si può spingere e dove invece deve richiedere l’intervento di un’altra figura professionale con altre competenze e conoscenze.
L’operatore del Benessere deve informarsi in maniera ottimale su cosa può e non può fare e rispettare le normative esistenti per poter lavorare in assoluta tranquillità.
Approfondimento sulla Legge n°04/2013
Per una corretta informazione legislativa e inquadramento lavorativo.
Operatore del Benessere con varie specializzazioni
Lo Stato Italiano non offre linee guida da seguire per la formazione della figura dell’Operatore del Benessere con le varie specializzazioni compresa quella delle tecniche manuali. In Italia esistono le figure di ambito sanitario del fisioterapista, dell’MCB(massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici), del medico e in ambito della cura della persona l’estetista che sono le uniche figure professionali preposte al massaggio terapeutico ed estetico con iter formativo codificato dallo stato Italiano.
Per tale motivo un Istituto, un’Associazione, una Scuola che svolgono attività di formazione per Operatori del Benessere e nelle bio-discipline in generale vengono scelti per il programma di formazione che offrono e per la qualità e competenze degli insegnati e formatori.
Risulta necessario e fondamentale non confondere le “qualifiche regionali professionali” con l’abilitazione all’esercizio della professione, soprattutto considerando la legge n°04/2013 che disciplina l’attività professionale di tutti quei lavoratori che non appartengono ad albi, ordini o collegi come il caso di coloro che operano come Operatori del Benessere.
Con questa legge l’Italia, in grave ritardo fino al 2103, si è adeguata alla realtà Europea ed ora la realizzazione di percorsi formativi professionalizzanti specifici nel settore del benessere olistico è una realtà concreta. La figura dell’Operatore del Benessere assume una dignità professionale che prima della legge citata non aveva.
Come specifica la legge è compito delle libere associazioni valorizzare le competenze degli associati attraverso il rilascio di un’attestazione di qualifica professionale che agevola la scelta e la tutela del cittadino, diffondendo il rispetto di regole deontologiche, promuovendo la formazione permanente degli iscritti, con forme di garanzia per gli utenti.
Con l’approvazione di questa legge il sistema delle professioni si articola in due modalità organizzative:
- professioni organizzate in Albi, Ordini e Collegi (architetti, medici, avvocati, ecc.)
- professioni organizzate in associazioni riconosciute e responsabili, che rispondono della qualità professionale e del rispetto delle norme deontologiche degli associati nei confronti dell’utenza.
Allo stato attuale delle cose, nel momento in cui una Scuola, un’ Associazione, un Istituto privato rilasciano un Attestato a seguito di un percorso formativo professionale alla conclusione di un ciclo di studio dil almeno 400 ore agisce come “certificazione di diritto privato”, assumendosi la responsabilità di certificare il percorso formativo svolto dalla persona, a seguito di verifiche e monitoraggio delle capacità teoriche e pratiche dell’allievo.
Il ruolo di Isideacademy
Isideacademy, Istituto Studi Italiano discipline bio-Energetiche e bio-Naturali opera nel territorio italiano nell’ambito della formazione di figure professionali di Operatore del Benessere con varie specializzazioni e attesta il percorso e la formazione professionale utile per un effettivo inserimento nel mondo del lavoro.
Gli attestati di Isideacademy sono riconosciuti dalla ASI(ASI Associazioni Sportive e Sociali Italiane) ente riconosciuto dal CONI dal 1994. Oltre alla sede nazionale, ASI conta 130 sedi territoriali, 70 Settori tecnici-sportivi e più di 5000 operatori e collaboratori presenti su tutto il territorio nazionale. ASI riunisce le associazioni sportive dilettantistiche, le società sportive e i circoli culturali che decidono di affiliarsi a lei per portare avanti le proprie attività sportive ludico/ricreative e culturali.
La figura professionale dell’Operatore del Benessere che opera con tecniche manuali è assolutamente legale e tutelato a patto che non si svolgano pratiche estetiche o terapeutiche perché appannaggio di altre figure professionali quali l’estetista e il fisioterapista, MCB o medico.
Attualmente in Italia in merito all’attività di Operatore del benessere con specializzazione in tecniche manuali olistiche (o altre tecniche olistiche), è considerata attività legittima ai sensi della Costituzione Italiana: artt. 3, 4, 35, 41 e dal Codice Civile: artt. 2060, 2061, 2229, purché non si sconfini in campi d’azione riservati alle professioni sanitarie propriamente dette (medica, fisioterapica).
ll codice di attività I.N.P.S. è: codice 26 “Operatore per il benessere fisico”
L’ Operatore del Benessere – è un lavoratore autonomo, non necessita d’iscrizione C.C.I.A.A.
A completamento dell’aspetto professionale e ben definito esiste anche il codice attività ben specifico, per categoria di attività: “Operatore per il benessere fisico”codice Iva Ateco 96.09.09 – altre attività di servizi alla persona.
Titpologia di attività:
75 – Massaggi
76 – Riflessologia
77 – Pranoterapia
78 – Naturopatia
79 – Atri servizi rivolti al benessere fisico
Le possibilità di lavoro nel settore del benessere sono rilevanti infatti è in costante crescita con richiesta di operatori del benessere presso centri specializzati come: centri estetici, centri termali, centri benessere, spa, ecc). L’attività di Operatore del Benessere si può svolgere come lavoratore dipendente, oppure come liberi professionisti con il codice Iva relativo alla professione (96.09.09).
Testo della legge 04/2013 (primi due articoli)
LEGGE 14 gennaio 2013 , n. 4
Disposizioni in materia di professioni non organizzate. (13G00021)
(GU n.22 del 26-1-2013)
Vigente al: 26-1-2013
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto e definizioni
1.La presente legge, in attuazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei principi dell’Unione europea in materia di concorrenza e di liberta’ di circolazione, disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi.
2. Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l’attivita’ economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attivita’ riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attivita’ e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.
3. Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attivita’, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l’espresso riferimento, quanto alla discplina applicabile, agli estremi della presente legge. L’inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed e’ sanzionato ai sensi del medesimo codice.
4. L’esercizio della professione e’ libero e fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell’affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell’ampliamento e della specializzazione dell’offerta dei servizi, della responsabilita’ del professionista. 5. La professione e’ esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente.
Art. 2 Associazioni professionali
1. Coloro che esercitano la professione di cui all’art. 1, comma 2, possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.
2. Gli statuti e le clausole associative delle associazioni professionali garantiscono la trasparenza delle attivita’ e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, l’osservanza dei principi deontologici, nonche’ una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all’effettivo raggiungimento delle finalita’ dell’associazione.
3. Le associazioni professionali promuovono, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta ai sensi dell’art. 27-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, vigilano sulla condotta professionale degli associati e stabiliscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice.
4. Le associazioni promuovono forme di garanzia a tutela dell’utente, tra cui l’attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell’art. 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonche’ ottenere informazioni relative all’attivita’ professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti.
5. Alle associazioni sono vietati l’adozione e l’uso di denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi.
6. Ai professionisti di cui all’art. 1, comma 2, anche se iscritti alle associazioni di cui al presente articolo, non e’ consentito l’esercizio delle attivita’ professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l’iscrizione al relativo albo professionale.
7. L’elenco delle associazioni professionali di cui al presente articolo e delle forme aggregative di cui all’art. 3 che dichiarano, con assunzione di responsabilita’ dei rispettivi rappresentanti legali, di essere in possesso dei requisiti ivi previsti e di rispettare, per quanto applicabili, le prescrizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 e’ pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico nel proprio sito internet, unitamente agli elementi concernenti le notizie comunicate al medesimo Ministero ai sensi dell’art. 4, comma 1, della presente legge.
Approfondimenti:
legge n°04/2013 completa in pdf
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